L’assegno di divorzio nel contesto della violenza domestica

assegno di divorzioIl 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione¹ ha reso una decisione che ha suscitato molto scalpore sia nei media, sia nel mondo giuridico.

L’assegno di divorzio che il Tribunale decide a favore del coniuge economicamente più debole (ahimè sempre la donna) va calcolato solo sulla base di eventuali redditi o di titolarità di immobili del partner richiedente, senza alcun riferimento al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

Questa, in sintesi, la decisione dei Giudici di legittimità, sulla quale in seguito torneremo, non senza prima aver insieme ripercorso la storia e la natura dell’assegno di divorzio.

Con la separazione, il matrimonio, quale rapporto giuridico, resta valido, tant’è che a seguito del procedimento separativo, i coniugi restano marito e moglie, e sul certificato anagrafico resta la dizione “coniugata/o”.

Solo con il divorzio il vincolo si scioglie e si ritorna ad essere nubile e celibe.

In ragione di ciò, la natura e le modalità di attribuzione dell’assegno al coniuge più debole economicamente variano a seconda che venga disposto nell’ambito di una separazione o di un divorzio.

Nel primo caso l’assegno viene sempre e comunque disposto dal Giudice, a favore del coniuge più debole economicamente, sulla sola base della differenza reddituale tra i coniugi². Nel secondo caso, l’assegno viene determinato sulla base di una serie di parametri, dettati dall’art. 5 legge divorzio, qualora l’ex coniuge richiedente non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Quindi se il richiedente di un assegno di divorzio possiede “mezzi adeguati” o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto al contributo economico deve essere negato.

Con fondamentali sentenze della Corte di Cassazione³, il parametro di riferimento, al quale rapportare l’adeguatezza, inadeguatezza dei “mezzi” del richiedente, è stato costantemente individuato nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che si poteva legittimamente e ragionevolmente fondare su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso.

Dopo circa 27 anni di costante giurisprudenza nel senso suindicato, la Corte di Cassazione, con la sentenza dello scorso maggio, ha abolito il riferimento al “tenore di vita”, quale parametro di riferimento per la determinazione di un assegno di divorzio, sull’inequivoco principio dell’“autoresponsabilità economica degli ex coniugi”, dopo la pronuncia di divorzio.

Il venir meno del rapporto matrimoniale comporta necessariamente anche la cessazione della sua dimensione economica-patrimoniale: l’ultrattività dell’impegno a “mantenere” l’ex coniuge violerebbe lo scopo di porre fine a ciascun vincolo giuridico tra gli ex coniugi.

Un importante sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha affermato che “lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione sopra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale.”

E’ significativa una breve valutazione sul contenuto morale e sociale del matrimonio, inizialmente inteso, sotto la sua concezione patrimonialistica, come “sistemazione definitiva”, concezione che si è attenuata negli anni, essendo ormai condiviso nel costume sociale il significato di matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Al di là di tali enunciazioni, puramente teoriche e solo in questa prospettiva condivisibili, ci auguriamo che la citata sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2017 resti una soluzione che venga richiamata, dalla Giurisprudenza a venire, con molta cautela, operando un distinguo da nucleo familiare a nucleo familiare, senza farla diventare una sorta di clava blandita senza alcun rispetto della vita delle donne, all’interno di ciascuna famiglia.

E vengo al dunque.

Purtroppo la famiglia italiana è ancora impostata su un modello arcaico che vede le donne molto più impegnate degli uomini ad occuparsi dei compiti di cura della casa e dei figli: tale modello ha inevitabili ripercussioni sulla carriera e comunque sugli sviluppi lavorativi della moglie, la quale resta, di fatto, pregiudicata nel suo ingresso nel mondo del lavoro e nelle sue capacità di guadagno.

Sulla base di tale contesto familiare, sarebbe oltremodo ingiusto se, in sede di divorzio, il Giudice applicasse tout court il principio giurisprudenziale sopra accennato: una moglie, con pochi redditi o nessun reddito e lontana ormai da qualsiasi ipotesi di realizzazione economica, in età non più giovane, potrebbe restare con un misero assegno di divorzio che sia a mala pena sufficiente per i bisogni fondamentali, mentre l’ex marito continua a godere di una solida posizione professionale, raggiunta grazie alla collaborazione dell’ex moglie.

Le donne non vogliono quella che volgarmente viene definita “una rendita a vita” dall’ex marito, ma non si può mortificare la posizione della donna che ha generosamente dedicato la propria vita alla famiglia e alla crescita dei figli.

Sappiamo tutti, purtroppo, che l’Italia è uno dei paesi più arretrati per ciò che concerne lo Stato Sociale, la mancanza di un Welfare – forte e soddisfacente – rende ancora più improbabile la realizzazione delle donne in generale: la donna è ancora, nonostante i grandi progressi che è riuscita a compiere negli anni, l’anello debole della famiglia, colei che è deputata a rinunce lavorative e professionali, per dedicarsi ai compiti di cura della casa e dei figli, per consentire al marito di fare carriera. Questa condizione sociale e familiare non può essere ignorata dai Giudici, nel momento in cui decidono se disporre, e in che misura, di un assegno di divorzio in favore dell’ex moglie.

Tali ultime considerazioni sono ancora più vive e presenti nel sud Italia, territorio deputato a maggiori difficoltà, sia per la presenza di condizioni malavitose e culturali che impediscono maggiormente la crescita e l’indipendenza della donna all’interno delle relazioni familiari, sia per una condizione di minore sviluppo economico di quei territori.

Sicuramente questa sentenza è uno stimolo per le donne a cercare sempre più una loro indipendenza che non sia solo economica ma anche e innanzitutto culturale, sino a che ciò non si verifica, il loro lavoro casalingo e la loro dedizione ai compiti di cura della famiglia non può essere ignorato, né mortificato.

Avv. Simona Napolitani
presidente Codice Donna

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¹Cass. 10 maggio 2017 n.11504
²Cfr. per tutte Cass. 16 maggio 2017 n.12196
³Cfr. per tutte Cass. 9 giugno 2015 n.11870 

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