Il D.lgs 21/2018, che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2018, introdurrà tre nuove fattispecie di reato che, sotto diversi aspetti , ci interessano.
Vediamole più nello specifico:
viene introdotto l’art. 570 bis c.p. , rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, in base al quale le pene previste dal precedente articolo 570 c.p. – reclusione fino a un anno o multa da € 103,00 a € 1.032,00 – si applicheranno anche al coniuge che si sottragga all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero al coniuge che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione e di affidamento condiviso dei figli.
Una novità certamente positiva se consideriamo che, in base al precedente art. 570 c.p., la configurazione della fattispecie di reato era strettamente legata alla sussistenza dello stato di bisogno in capo al soggetto denunciante, mentre ora, con l’introduzione di questa novella, sembrerebbe che tale condizione non sia più presupposto indispensabile, essendo sufficiente la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile, a prescindere dallo stato di necessità del soggetto beneficiario.
Ed ancora, il D.lgs 21/2018 introduce l’ art. 593-bis c.p. rubricato “interruzione colposa di gravidanza, il quale prevede che “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”; mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”.
Infine con il nuovo art. 593-ter c.p.c., rubricato “interruzione di gravidanza non consensuale” viene previsto che “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”. La stessa pena, inoltre “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.
Accogliamo quindi con favore l’introduzione di queste nuove fattispecie di reato che, se applicate, potranno rappresentare un nuovo strumento di azione per quelle donne che, all’interno di una relazione di coppia o nel momento della sua crisi, si trovino, loro malgrado, in una posizione di soggezione economica, fisica o psicologica.
Avv. Simona Napolitani
Avv. Claudia Odorisio