Recentemente la Suprema Corte di Cassazione si è espressa su temi importanti e significativi, nell’ambito delle relazioni coniugali; in particolare ha affermato che:
l’obbligo di fedeltà, la cui violazione comporta l’addebito della separazione, costituisce un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi ed è volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra di loro.
In aggiunta, ha altresì affermato che la risarcibilità dei danni non patrimoniali scaturenti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non è esclusa dalla previsione normativa dell’addebito e presuppone l’accertamento della lesione, a seguito di siffatta violazione di beni inerenti la persona umana, quali la salute, la privacy, i rapporti relazionali.
Come facilmente si intende, si tratta di temi che hanno una grande risonanza e un forte impatto rispetto alla vita dei coniugi; essi introducono una tutela di beni fondamentali, che trovano riscontro nella nostra Costituzione, quelli dei diritti della persona.
Su questi temi, la Cassazione ha dichiarato che l’obbligo di fedeltà è sicuramente un impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente assai rilevante). Sicuramente il comportamento del marito è da condannare, egli infatti ha instaurato una relazione stabile con altra donna, seguita dall’allontanamento dello stesso dalla casa coniugale e dall’inizio di una convivenza more uxorio con la nuova compagna.
Insomma, non solo la violazione dell’obbligo di fedeltà, condotta già grave, che lede la stabilità e l’armonia della vita del coniuge tradito, ma anche le modalità con cui il marito ha messo in atto il tradimento sono molto criticabili, esse, infatti, non tengono in alcun conto la sensibilità dell’altro, e l’obbligo del rispetto della persona, cui i coniugi sono assolutamente tenuti, sempre e comunque.
La violazione dell’obbligo di fedeltà è avvenuta con modalità particolarmente frustranti stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch’essa sposata.
E’ principio ormai consolidato, quello secondo cui anche ai rapporti familiari si applicano le norme generali in materia di responsabilità civile, dando quindi la possibilità ai coniugi di chiedere il risarcimento del danno,qualora la condotta di uno dei due causi una lesione dei diritti fondamentali della persona.
Si tratta di un’importantissima innovazione nel campo del diritto di famiglia, che pone al centro del sistema la persona in quanto tale, i cui diritti fondamentali, quali quello della salute, del decoro, della privacy, della libertà sono beni di elevato valore giuridico che vanno sempre e comunque rispettati e tutelati.
In un periodo di decadenza dei valori, come quello che stiamo attraversando, è senz’altro un bel traguardo quello di tutelare e ricordare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali della persona.
Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@libero.it