Affidamento e tempi di frequentazione

La Suprema Corte di Cassazione, in data 10 dicembre 2018, ha affermato che : “Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore a essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro.” In sintesi, secondo la Corte, la valutazione del Giudice, rispetto alle modalità di affidamento va eseguita nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole e deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione. Pertanto, la decisione sulle modalità di affidamento va formulata tenendo conto – in base ad elementi concreti – del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando il rispetto della bigenitorialità da intendersi quale stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Principi sacrosanti, che mettono a dura prova la reale capacità genitoriale, da svolgere nell’esclusivo interesse dei figli. Una decisione, a mio avviso, in risposta a pericolosi disegni di legge che questo Governo sta programmando in difesa di pochi interessi di parte.

Avv. Simona Napolitani

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