L’affidamento dei minori è disciplinato dagli art. 337 bis e seguenti del codice civile, che si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. L’affidamento ad entrambi i genitori, regolato dall’art. 337 ter, comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo.
La legge prevede che solo qualora ricorrano motivi gravi per i quali il genitore sia del tutto inadeguato al suo ruolo, sia possibile chiedere al giudice l’affidamento esclusivo. Ad esempio, si pensi al marito che scompare dalla vita del figlio.
In assenza di norme specifiche che regolino la materia, sulla base dei casi giudiziari più frequenti si possono individuare le seguenti ipotesi in cui è possibile chiedere al l’affidamento esclusivo:
- in caso di violenza sui figli;
- in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli;
- se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo. Ad esempio: non si provvede alla cura e all’educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l’assegno di mantenimento, si fa uso di sostanze stupefacenti, si è riconosciuti incapaci d’intendere e volere, ci si rende irreperibili;
- se il genitore non affidatario è rimasto assente e non si è costituito nel giudizio di separazione e pertanto, non ha rivendicato il suo diritto ad esercitare il suo ruolo genitoriale né ha chiesto l’affido condiviso;
- quando il minore, ascoltato dal giudice, riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato ad un solo genitore.
Pertanto, l’unica ragione che può indurre un giudice a tale scelta è l’interesse del minore, ossia la necessità (e l’obbligo giuridico) di garantirgli un sano sviluppo psico-fisico.
Ma c’è un altro importante motivo, ad avviso di chi scrive, che rende necessario l’affidamento esclusivo: si verifica spesso che i genitori per l’elevato conflitto che li caratterizza mai trovano il consenso sulle spese straordinarie per i figli, ed il litigio paralizza la vita dei minori. Accade, infatti, che non si trovi l’accordo sul percorso terapeutico necessario al figlio, sull’iscrizione scolastica o agli scout, al corso di catechismo e così via.
È chiaro che tra un litigio ed un altro tra padre e madre, il minore non riesce ad avviare una terapia, o altra attività a lui utile e necessaria, bloccando così, di fatto, la sua vita e la sua crescita.
Di recente, il Tribunale di Roma ha disposto l’affidamento esclusivo in via temporanea, al genitore collocatario, a causa dei disagi psicologici dell’altro. Quindi indipendentemente dalla volontà del padre, purtroppo vittima di importanti episodi generati da una grave depressione, tutte le decisioni straordinarie, relative alla vita del figlio sono state attribuite alla madre. La decisione finale verrà adottata dopo la consulenza tecnica di ufficio.
È importante che i Giudici chiamati ad applicare le regole sull’affidamento dei figli prestino molta attenzione al caso specifico: senz’altro opportuno l’accesso del minore ad entrambi i genitori, ma questo principio non deve diventare un pregiudizio per i figli.
Avv. Simona Napolitani