È un tema molto dibattuto, nella misura in cui tra genitori, ed ancor più tra coniugi separati, a causa dei differenti criteri educativi, o per le diverse condizioni economiche che pongono madre e padre su budget di spese differenti, non si riesce a convergere sul tipo di scuola che i figli devono frequentare.
Nel caso specifico, per la Cassazione le spese scolastiche, richieste da un Istituto privato, sono sempre da concordare tra entrambi i genitori. Con l’ordinanza del 21 dicembre 2021, n. 40992, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una madre, la quale, dopo aver sostenuto da sola i costi di per un Istituto privato di carattere religioso, ha notificato all’ex marito un precetto per chiedere il pagamento della metà della somma.
La richiesta della donna era dovuto all’adesione che il padre aveva prestato – negli anni precedenti – per l’iscrizione ad una scuola privata, per cui la signora aveva ritenuto, senza consultare il marito, che il precedente assenso si estendesse anche negli anni a venire.
Per i Giudici di legittimità, occorre, in ogni caso, una nuova adesione del padre alla successiva iscrizione scolastica.
Avv. Simona Napolitani