L’assegnazione della casa familiare ha sempre costituito un profilo molto delicato rispetto all’equilibrio degli accordi e in riferimento alla riorganizzazione delle relazioni familiari. Sappiamo che l’assegnazione dell’immobile va eseguita a favore del genitore collocatario dei figli. Ovviamente, tale assegnazione ha un valore economico che si relaziona con la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge, o ex coniuge, economicamente più debole. Ossia, l’attribuzione della casa familiare pesa nel bilancio economico tra i redditi dell’uno e dell’altro partner, ai fini della quantificazione dell’importo da versare in favore del coniuge più debole e collocatario dei figli.
Tutto ciò, sempre che si tratti di casa di proprietà del coniuge non collocatario dei figli che deve lasciare l’appartamento e trovare un altro immobile in affitto o da acquistare. Quest’ultimo, quindi, oltre al pagamento dell’assegno di mantenimento dovrà farsi carico delle spese di affitto o delle spese per l’acquisto di altro appartamento.
Ma cosa si intende esattamente per “casa familiare”? La Cassazione con l’ordinanza del 24728/21 non ha assegnato la casa nella quale la figlia non ha mai vissuto: essa costituisce l’habitat domestico, dove si svolge la vita familiare, gli interessi e le abitudini della famiglia durante la convivenza. E’ il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza del nucleo.
Secondo la Suprema Corte il criterio prioritario per l’assegnazione della casa coniugale è costituito dall’interesse della prole a continuare a vivere nel luogo in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell’ambiente nel quale vivono.
Nel caso esaminato dai Giudici di legittimità, la madre collocataria della minore non aveva diritto all’assegnazione, perché la casa familiare è stata abitata solo per i primi due anni di matrimonio, quando la figlia non era ancora nata. Un terremoto ha devastato l’immobile che è stato poi ristrutturato, ma non ha acquistato la natura di casa familiare, perché la figlia non l’ha mai abitato.
Decisione che, ad avviso di chi scrive, rispetta in toto il contenuto ed il significato che il legislatore e la giurisprudenza hanno dato al concetto di casa familiare.
Avv. Simona Napolitani