Assegno di divorzio e nuova convivenza

L’instaurazione di una convivenza, a seguito della pronuncia di divorzio, determina la cessazione o meno dell’erogazione dell’assegno, eventualmente stabilito in sentenza, a favore del coniuge economicamente più debole?

La risposta non è facile, a causa della complessità della natura dell’assegno divorzile e di altre diverse questioni che attengono alle modalità sostanziali e processuali del quesito in oggetto. Il presente articolo, pertanto, per il suo carattere divulgativo, esprimerà i profili fondamentali dei problemi che possono crearsi, attenendosi strettamente all’individuazione delle principali prerogative richieste per la prosecuzione dell’erogazione dell’assegno.

L’assegno di divorzio ha natura composita: compensativa, perequativa ed assistenziale.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 5 novembre 2021, n. 32198,  tra i tanti principi espressi, afferma tra l’altro, che legittimati a percepire l’assegno di divorzio possono essere, nella pratica, tutti quegli ex coniugi che hanno dedicato la loro vita alle cure dei figli, della famiglia e della casa (cd.funzione compensativa), da una parte sacrificando le proprie chances professionali e dall’altra consentendo al consorte di lavorare, non solo per garantire le necessarie entrate familiari ma anche consentendogli di accrescere la propria carriera.  Dal punto di vista processuale, è il coniuge richiedente l’assegno che deve dimostrare di non aver intrapreso alcuna attività lavorativa per crescere i figli e curarsi della famiglia, come scelta condivisa con l’altro coniuge. Altro dato riguarda l’età, ovviamente l’ex coniuge al quale si chiede di far venire meno l’erogazione, per poterlo mantenere, anche in misura ridotta, deve aver superato i limiti richiesti per reperire un’attività economica e, pertanto, non può più immettersi nel mondo del lavoro e percepire reddito.

L’eventuale squilibrio reddituale esistente tra gli ex coniugi (cd. funzione perequativa) va messo in relazione con le proprietà mobiliari ed immobiliari dell’uno e dell’altro ed anche con eventuali intestazioni di depositi bancari, titoli, ecc.ecc.. Certo è che se uno dei coniugi fosse responsabile delle proprie difficoltà economiche, diventa oggetto di discussione e di verifica la sua legittimazione a percepire l’assegno.

Esiste un dato certo e consolidato: la convivenza, instaurata dall’ex coniuge che gode dell’assegno di divorzio, deve avere i requisiti della stabilità, continuità e durata. Ma come ci si regola se, ad esempio, l’ex moglie che percepisce l’assegno ha una  relazione da diversi anni ma i due partner non dormono sempre insieme? Di fatto però esiste la condivisione di un progetto di vita, che succede?

Avv. Simona Napolitani

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