Esaminiamo insieme qualche recente e particolare decisione dei Giudici di legittimità e di merito:
1) Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento occorre verificare globalmente tutti i redditi di cui è titolare il coniuge obbligato al pagamento: redditi da lavoro risultanti dal Modello Fiscale, redditi in nero che sono alla base di un tenore di via più elevato rispetto a quello consentito dai redditi ufficiali; insomma, i redditi in nero fanno piena prova per la determinazione della somma dovuta per l’assegno di mantenimento (Cass. Ordinanza 13 dicembre 2024 n.32349);
2) Si può revocare la donazione della casa fatta al partner infedele, il quale – nonostante il comportamento illegittimo – accetta la donazione. Principio introdotto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024. Il fatto: la donna aveva accettato dal compagno, la donazione di una casa, per poi metterlo alla porta dopo pochi giorni dal rogito e fare entrare l’amante. Per i Giudici di legittimità, l’ingiuria – presupposto indispensabile per dichiarare la revocabilità di una donazione – si caratterizza anche per un durevole sentimento di disistima, delle qualità morali e della mancanza di rispetto della dignità del donante, il tutto contrastante con il senso di riconoscenza, che dovrebbe connotare l’animo di chi riceve una donazione;
3) Sull’assegno di divorzio: un giudice di merito ha rigettato il ricorso di una donna che aveva chiesto l’assegno di divorzio per essersi sempre dedicata alla casa e alla crescita della figlia (oggi maggiorenne), rinunciando completamente alla propria crescita professionale. Per il Magistrato, comunque, sussiste il dovere, in capo alla donna, di reperire un reddito da lavoro sfruttando al massimo le sue capacità (Trib.di Larino, sentenza n. 47/ 2024);
4) la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32 del 2 gennaio 2025, ha affermato che il padre deve mantenere il figlio maggiorenne, che non lavora e non è autonomo, perché fortemente depresso.
A Voi le riflessioni.
Avv. Simona Napolitani