La giurisprudenza sta sempre più ampliando l’orizzonte delle motivazioni, per affermare o meno il diritto all’assegno di divorzio al coniuge richiedente. Questa recente ordinanza della Cassazione afferma, in sostanza, che se la donna è “casalinga per vocazione”(?!), perchè, per esempio già deciso in precedenza al matrimonio, a questo punto non contano gli ulteriori criteri che potrebbero invece essere utilizzati in fattispecie differenti. Il fatto che la donna non abbia una qualifica professionale non fa automaticamente nascere il diritto a versare contributi economici a carico dell’ex marito: insomma, tra le varie indagini del Giudice, occorre verificare se l’assenza da qualsiasi impegno professionale della donna sia dovuto all’attività spesa nell’interesse della famiglia o se invece risalga ad una “vocazione” della moglie, cresciuta con l’idea di non volere impegnarsi in alcun lavoro.
Il secondo profilo affrontato dai giudici di legittimità si sofferma sull’ indisponibilità di mezzi economici, senza verificare se la donna non sia in grado di procurarseli per ragioni obbiettive. Ad avviso degli Ermellini ha senz’altro rilievo la circostanza che l’interessata non abbia fatto richiesta del reddito di cittadinanza. Il marito, dal canto suo, lamenta che la donna abbia mostrato una “colpevole inerzia”, perchè separatasi ancora giovane non si è attivata per trovare una sua autonomia economica. Secondo la Cassazione ha errato la Corte di Appello nel soffermatasi solo sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, ponendo in secondo piano le scelte compiute in costanza di matrimonio.
Nè viene approfondito dal Giudice di secondo grado del perchè la signora – sposatasi molto giovane – non ne abbia approfittato per curare la propria formazione ed eventuali interessi lavorativi.
Certo che se effettivamente la donna è cresciuta e si è formata con l’idea di essere “casalinga per vocazione” (genere mai conosciuto), ne seguono due considerazioni: le donne dovrebbero impostare la propria vita anche al di fuori delle mura domestiche e del ruolo esclusivamente materno, l’autonomia economica e la realizzazione professionale, da una parte, e il prodigarsi per la famiglia sono aspetti che dovrebbero essere racchiusi nell’essere donna e nell’essere uomo. D’altronde – sulla base dei principi generali – il marito conoscendo da sempre le aspirazioni della moglie, non può oggi nascondersi dietro l’inattività della donna, da sempre condivisa, anche prima in epoca antecedente al matrimonio. Insomma, tante sfumature che rendono molto complessa la scelta sul concedere o meno l’assegno di divorzio, che dipende da una serie di ragioni complesse che valutate nel loro insieme formano una giurisprudenza per nulla univoca, lasciata ad un ampio arbitrio del Giudice, che non dà alcuno stabile riferimento.
Avv. Simona Napolitani