A volte le pronunce di addebito assumono caratteri particolari e provengono da comportamenti riconducibili più ad un’immagine fotografica che a questioni di puro diritto. La moglie viene sorpresa dal marito in macchina con un altro uomo. In effetti, la donna ed il suo amico non erano in atteggiamenti intimi, ma la fuga dell’uomo, che ha mostrato un indiscutibile imbarazzo, ed il successivo messaggio da lei inviato al fuggitivo hanno spinto il marito a proporre il giudizio di separazione con addebito alla moglie.
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 maggio 2023, ha respinto il ricorso presentato dalla donna perché ai fini dell’addebito non è richiesta la prova della dell’infedeltà e la flagranza dell’amplesso ma solo effusioni affettuose, incompatibili con il luogo pubblico e, allo stesso tempo, sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo e fisico. Tali circostanze sono state desunte dal messaggio indirizzato all’uomo, costituente prova del rapporto molto confidenziale e della consapevolezza da parte dell’uomo di essere in errore nei confronti del marito.
La Corte di merito ha per un verso valutato l’incidenza dell’incontro amoroso sulla disgregazione del vincolo coniugale, con un’attività che si sottrae al controllo di legittimità da parte della Cassazione, e per altro verso ha attribuito valore probatorio al messaggio inviato dalla dona all’uomo del parcheggio, desumendone la prova dell’affettività e dell’intimità della relazione.
Insomma, si legge nella sentenza, stare chiusi in macchina con un altro uomo, all’interno di un parcheggio è sintomo del carattere offensivo della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.
Mi chiedo, però, se il comportamento della donna fosse il risultato di una crisi coniugale già in essere (e allora niente addebito) o ha causato di per sé la rottura del matrimonio e l’impossibilità di proseguire la convivenza.
Avv. Simona Napolitani