Aumento dell’assegno di mantenimento


È legittimo l’aumento dell’assegno di separazione anche se il marito, con una considerevole capacità economica, già provvede al mantenimento dei figli avuti nel precedente matrimonio.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato l’orientamento secondo cui “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicchè i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.”

Resta quindi fermo il diritto del coniuge più debole economicamente a percepire un assegno di separazione che consenta il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Ovviamente, tale principio va calibrato insieme ad altri fattori che caratterizzano la fattispecie concreta, quali, ad esempio: la durata del matrimonio, l’età del coniuge che chiede l’assegno, la condizione economica patrimoniale di quest’ultimo o una sua eventuale capacità lavorativa.

Avv. Simona Napolitani

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