Due coniugi si separano consensualmente e stabiliscono, tra l’altro, le modalità di affidamento e di frequentazione dei due figli.
Sennonchè, nella fase di esecuzione degli accordi di separazione, la madre poneva ostacoli e difficoltà a che i figli incontrassero il padre; durante un litigio tra i genitori, sorto proprio per i divieti posti dalla donna per consentire al padre di incontrare i figli, la signora ha confessato al marito di aver concepito i bambini con un altro uomo. Verità che ha gettato il signore in uno stato di profondo sconforto. Quest’ultimo chiede al Tribunale il risarcimento dei danni non patrimoniali endofamiliari. Tale tipo di responsabilità sussiste qualora sia accertata la violazione dei doveri di fedeltà, anche la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. E’ inoltre necessaria la prova del nesso di causalità tra detta violazione ed il danno, che per essere rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. In particolare, la donna, sentita nel procedimento, ha dichiarato, con stupefacente irresponsabilità, di non aver sollevato questioni in merito alla paternità dei figli, per superficialità e “per quieto vivere”. La CTU ha riscontrato un disturbo post traumatico da stress, conseguenza immediata e diretta degli eventi causati dalla condotta della madre dei due minori. Per il Tribunale adito i comportamenti della donna hanno senz’altro leso i diritti fondamentali ed inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti (onore e dignità) del marito ed ha condannato la donna al pagamento della somma di euro 208.566,00 a titolo di danno biologico.
Conclusioni: la condotta della signora non può avere alcuna giustificazione, ha superato ogni limite di decenza, ed è stata giustamente condannata dal Tribunale, anche per il suo comportamento superficiale ed irresponsabile. Ma quel che più mi colpisce è il dramma dei due figli, di cui nessuno si è preso cura, neanche il marito della signora, il quale, immagino, che, dopo diversi anni di vita in comune, sia affettivamente legato ad entrambi. Ebbene: questi minori, dopo la separazione dei genitori scoprono che il padre non è il padre, che il loro genitore è “il” signore che frequentava abitualmente la casa coniugale, in qualità di “amico” della coppia, i nonni paterni non sono più nonni, cambiano cognome, immagino anche il trauma di affrontare tutto questo nell’ambito scolastico e delle loro amicizie sociali: un dramma che li segnerà a vita, passato completamente sotto silenzio.
Occorre che i genitori, prima di mettere al mondo i figli, imparino i principi fondamentali del rispetto e dell’amore.
Avv. Simona Napolitani