Carlo e Stefania, non coniugati, hanno un figlio minore riconosciuto dal padre, di cui porta il cognome. Successivamente, Carlo nega il suo consenso affinchè il nome della madre venga aggiunto a quello del figlio, da qui la decisione di cui recentemente è stato investito il Tribunale di Napoli.
Si tratta di una questione di particolare importanza, per le quali occorre il consenso di entrambi i genitori, tra le scelte in materia di indirizzo scolastico, educativo, religioso o di cure mediche, rientra anche il mutamento o del cognome del minore, che coinvolge un diritto fondamentale dell’individuo, costituzionalmente riconosciuto e tutelato quale aspetto del diritto all’identità personale.
La madre si rivolge al Tribunale e chiede di aggiungere il proprio cognome a quello del figlio, visto il mancato consenso del padre, la donna afferma che corrisponde all’interesse del minore essere identificato, nel contesto delle sue quotidiane relazioni sociali, rendendo percepibile all’esterno la filiazione da entrambi i genitori. In sostanza, va considerato se l’attuale cognome del minore è di tale significato sociale e personale da dover essere mantenuto come identificativo della sua personalità o se invece possa essere modificato, con l’aggiunta del cognome materno, non solo senza alcuna ripercussione negativa, ma addirittura con un risvolto positivo, vista l’importanza per il minore di identificare entrambe le radici genitoriali.
Ed infatti, secondo il Tribunale, l’effettiva identità personale si attua anche attraverso il diritto del figlio ad essere individuato tramite l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori considerato il riconoscimento del rilievo paritario di tali figure nel processo di costruzione dell’identità personale: ciò consente al minore di rendere percepibile all’esterno la filiazione da ambedue i genitori.
Afferma, ancora, il Tribunale che alcun pregiudizio va riscontrato in relazione ad una ipote-tica reputazione negativa della madre.
Pertanto, l’adita Autorità Giudiziaria autorizza la ricorrente a presentare ricorso alla competente autorità amministrativa al fine di richiedere l’aggiunta del proprio cognome a quello del figlio minore anche in mancanza di consenso del padre.