Una signora divorziata si rivolge al Tribunale per ottenere il riconoscimento dell’assegno di divorzio a seguito della modifica delle sue condizioni economiche, rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia di divorzio; in particolare, la ex moglie ha dedotto di non percepire più la retribuzione, ma il solo trattamento pensionistico, a seguito della sua richiesta di collocazione a riposo. Originariamente, nel procedimento di divorzio, non era stato disposto alcun assegno a suo favore, perché la donna prestava attività lavorativa, e, pertanto, non era in condizioni da giustificare l’erogazione della somma mensile. I Giudici dei primi due gradi di giudizio hanno rigettato la domanda sul presupposto che il pensionamento della ricorrente, e la conseguente diminuzione della capacità reddituale, data la volontarietà della scelta, non costituisce un motivo sopravvenuto idoneo a giustificare l’erogazione dell’assegno divorzile. La Corte di Cassazione non ha aderito alle argomentazioni utilizzate dai Giudici di merito ed è giunta a conclusioni opposte, secondo un interessante motivazione.
I Giudici di legittimità hanno, infatti, riconosciuto la piena legittimità della scelta lavorativa dell’ex moglie, considerandola esplicazione dei fondamentali diritti della persona, quali quelli della libera disponibilità delle proprie energie fisiche e intellettive e di libera scelta dell’attività lavorativa, nel pieno riconoscimento degli articoli 2 e 4 della nostra Carta Costituzionale.
E’molto importante che la regolamentazione del diritto di famiglia si basi anche sulle norme che riguardano i diritti della persona, così come sanciti dalla nostra Costituzione.
Molte sono le fonti, anche internazionali, che affrontano il tema dei diritti civili, così la Carta europea dei diritti dell’uomo “ pone la persona al centro della sua azione”ed afferma che “la dignità umana è inviolabile”, i principi fondativi sono quelli della dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia; valori che dovrebbero trovare una loro stabile e duratura collocazione all’interno della famiglia e costituire la base su cui intessere le relazioni familiari.
Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@libero.it