Il mondo delle relazioni familiari è assai complesso, i legami affettivi non si esauriscono solo nel rapporto tra i figli ed i genitori, ma coinvolgono anche i nonni, gli zii, i cugini e tutti i familiari, anche gli acquisiti, che per consuetudine hanno incontrato e partecipato alla crescita dei minori.
Le cose si complicano quando i genitori decidono di separarsi, perché occorre regolamentare anche i rapporti dei figli minori con gli altri familiari: è giusto che i bambini proseguano e tengano in vita le relazioni a cui sono abituati, anche affettivamente.
In primo piano ci sono i nonni che spesso svolgono un importante ruolo di sostegno nella crescita dei nipoti; ed infatti, i nonni, frequentemente, vanno a prendere i nipoti a scuola, li accompagnano allo sport o li ospitano a casa, in attesa che il padre o la madre, finito il lavoro, li vadano a riprendere.
La legge sull’affidamento condiviso ha previsto e regolamentato anche il rapporto con i nonni, laddove prevede che, in caso di separazione, i minori debbano continuare ad avere un rapporto significativo con gli ascendenti.
Si sono sul punto susseguite diverse sentenze, fra le quali è da segnalare la Cassazione del 19 gennaio 2015, n.752: il caso riguarda una nonna che si era rivolta al Tribunale per i Minorenni di Roma per chiedere il riconoscimento del suo diritto di visita della nipote (figlia della sua figlia, deceduta), osteggiato dal genero, padre della bambina; la minore, dodicenne, aveva dichiarato ai Giudici di non volere incontrare la nonna, perché “quando la mamma era malata la nonna non le dava le medicine”.
La Corte di Appello di Roma, conferma il decreto del Giudice di primo grado. La nonna ricorre in Cassazione, ma i Giudici di legittimità le danno nuovamente torto.
Il punto è che le norme “sul diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma inducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell’ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie..omissis…restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell’interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato.”
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha affermato il diritto dei nonni ad incontrare i nipoti; si tratta di un diritto sacrosanto, che sottolinea l’importanza della presenza dei nonni nella crescita dei bambini. La Corte ha, con una recentissima sentenza, condannato l’Italia a un risarcimento di 16.000,00 euro per danni morali. Secondo i Giudici europei l’Italia non ha posto in essere tutte le condizioni per assicurare ai nonni la frequentazione con i minori. Le diverse pronunce attestano la difficoltà di porre in essere delle prassi e delle regole valide sempre e comunque.
La recente riforma della legge sulla filiazione ha enunciato il diritto del figlio all’assistenza morale, ossia il diritto del figlio di essere amato dai genitori e dagli ascendenti. La norma di carattere generale va però adattata al caso di specie ed occorre trovare una giusta misura tra il diritto dei bambini ad essere amati ed avere rapporti significativi con gli ascendenti e la qualità del rapporto che i nonni hanno saputo creare.
Naturalmente, i nonni devono adattarsi alle necessità ed esigenze dei nipoti e non il contrario, per cui non devono interferire e modificare la vita dei bambini, ma collaborare nel loro interesse.
Avv. Simona Napolitani – avvocatonapolitani@gmail.com