Questa volta è il Giudice di Latina a pronunciarsi su un importante argomento e, con la sentenza del 22 febbraio 2012, ribadisce che la lesione dei diritti fondamentali della persona, così come regolati dalla nostra Costituzione e, specificamente, quelli del decoro, della libertà, della salute, dell’uguaglianza, integra gli estremi dell’illecito civile, con conseguente necessità di provvedere al risarcimento del danno.
In particolare, il Giudice di merito, nel confermare un ormai solido orientamento della Cassazione, ha affermato che i doveri che derivano dal matrimonio (quello di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia) hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente ed unicamente sanzione nelle misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, perché, dalla natura giuridica dei suindicati obblighi, discende che la relativa violazione, ove comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., anche in assenza di una precedente pronuncia di addebito in sede di separazione.
La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento del danno da parte della moglie separata, a causa dell’omessa informazione, da parte del marito, sia prima sia dopo il matrimonio, relativa ad una diagnosi di gravissima infertilità, in essere già in epoca anteriore alle nozze.
Il principio che ha espresso il Giudice di legittimità riguarda l’intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, tali da riflettersi anche sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo ai coniugi, pur in mancanza di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di costituzione di tale medesimo vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà che si sostanza anche nell’obbligo di informazione di ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto.
La colpa grave del marito, relativa all’omissione di una circostanza fondamentale e determinante, ha minato il diritto della moglie al compimento di scelte consapevoli sul proprio futuro, scelte da compiere nel pieno esercizio del proprio diritto di autodeterminazione costituzionalmente garantito e tutelato dall’art. 2 della Costituzione.
Il comportamento del marito – incidendo su beni essenziali della vita – ha prodotto un danno ingiusto con conseguente risarcimento, da corrispondere secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Sono principi fondamentali, a sostegno della tutela della famiglia e delle relazioni familiari, non solo tra coniugi, ma anche a tutela dei figli minori, purtroppo molto spesso coinvolti da comportamenti che violano le basilari regole di una crescita sana e consapevole.
Simona Napolitani, avvocato in Roma, e.mail: simonanapolitani@libero.it