Tra i coniugi, nonostante la separazione, sussistono ancora alcuni obblighi e diritti reciproci. Tra questi, marito e moglie restano l’uno erede dell’altro: se muore il marito una parte dell’eredità andrà alla moglie e viceversa. Solo il divorzio fa venire meno definitivamente ogni effetto relativo al matrimonio, fatta eccezione, ovviamente, per l’assegno di divorzio.
Ciò posto, vediamo cosa comporta la pronuncia di addebito: il coniuge a cui carico viene addebitata la responsabilità della crisi coniugale, che abbia cioè violato i doveri coniugali sanciti dall’art. 143 c.c., tra i quali ricordiamo l’obbligo reciproco alla fedeltà, perde, già con la pronuncia di separazione, la qualità di erede. La Cassazione con sentenza n. 16270 del 27-06-2013, ha al riguardo affermato un ulteriore interessante profilo di addebito: se il marito intende superare il tradimento della moglie e le chiede di tornare a vivere in un contesto familiare, tale proposta supererebbe qualsiasi ipotesi di addebito, anche futuro. La prosecuzione della vita coniugale, dopo la violazione dei doveri che fanno capo ai coniugi, fa venire meno l’ipotesi di addebito.
Secondo la citata Cassazione, se – dopo il tradimento di lei – il marito vuole continuare la vita coniugale, perdonando l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, mentre lei insiste nella relazione extraconiugale, va senz’altro sancita la pronuncia di addebito a carico della moglie.
Avv. Simona Napolitani