Anche con il Job Act il Tribunale di Milano reintegra il lavoratore licenziato per eccessiva assenza per malattia.
E’ recente la sentenza del 5.10.2016 il Tribunale di Milano che condivide un orientamento giuridico già ampiamente diffuso. Essa ha affermato che, nonostante il Job Act, la protrazione dello stato di malattia del lavoratore non può essere un giustificato motivo di licenziamento al superamento del periodo di comporto o di giusta causa.
Infatti solo se il datore di lavoro dimostra con prove alla mano, che l’eccessiva morbilità del lavoratore abbia prodotto grave inadempimento, per scarso rendimento e correlata disfunzione organizzativa, allora potrà essere applicato il licenziamento.
Sulla base di tale principio, il Tribunale ha concluso che in assenza della prova della giusta causa posta a fondamento del licenziamento, si concretizzava un caso di manifesta insussistenza del fatto materiale, con conseguente diritto alla reintegrazione ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.
Anche i tempi del Job Act si può prevedere il reintegro!
Avv. Vittoria Mezzina
Codice Donna – Diritto del lavoro
Per approfondimento ecco alcuni Link autorevoli:
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23
Cosa è il contratto a tutele crescenti e cosa cambia nel 2017
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/01/11/da-tutele-crescenti-a-naspi-ecco-il-jobs-act-in-pillole_8f6d72a3-504b-44c9-98f4-667b25a7813c.html