Per tenerci aggiornate, e per conoscere le ultime sentenze della Corte di Cassazione, sottopongo alla Vostra attenzione, cosa è stato stabilito di recente dai Giudici di legittimità:
con sentenza n. 32914 del 2022, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che l’assegno di separazione e/o di divorzio, può essere ripetibile “ab initio” qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, in particolare, stabiliscono i Giudici, non si tratterebbe di restituire quanto ricevuto a tutolo di assegno propriamente alimentare, “ma di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”. Insomma, se l’assegno viene revocato, il coniuge o ex coniuge destinatario del pagamento deve restituire tutte le somme ricevute.
La Cassazione con sentenza n. 18838 del 2022 ha attribuito all’assegno divorzile, la seguente natura: “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5 L. divorzio, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali, costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso in particolare alla luce di: a- una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b- in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune; c- nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’avente diritto.
L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa. Lo stabilisce la Cassazione 31 gennaio 2023 n.2840, secondo cui l’attività prestata dal coniuge richiedente l’assegno di divorzio va riconosciuta con l’elargizione di detto assegno, in virtù di quanto il suindicato coniuge ha sacrificato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia e alla crescita dei figli.
Al prossimo aggiornamento
Avv.Simona Napolitani