Le Unioni civili sono state al centro di un lungo ed importante dibattito parlamentare, terminato con la legge 20 maggio 2016, n.76. Su tale legge si è tanto detto e si è tanto scritto, la richiamo perché sulla base di tali norme è stato disposto il primo assegno, relativo ad un divorzio giudiziario di una coppia costituita da persone dello stesso sesso. Le due iniziano a convivere nel 2013, una di Pordenone, l’altra veneta. Quest’ultima, con un ridimensionamento della sua carriera, si trasferisce nella città friulana, dove inizia la convivenza, poi il matrimonio, poi le liti, poi il divorzio.
Il Tribunale, con una sentenza innovativa, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, ha espresso importanti principi: è stato preso in considerazione anche il periodo di convivenza che le due donne hanno avuto prima del rito civile, avvenuto nel 2016; è stata presa in considerazione la “perdita di chance”, da parte della donna veneta, per il danno lavorativo che ha subito, a seguito del trasferimento a Pordenone e la definizione del suo rapporto di lavoro, in essere nella città in cui risiedeva. Nel provvedimento si legge “deve quindi ritenersi, in relazione a scelte riconducibili alla vita comune che la signora abbia costituito un nuovo centro di interessi in Pordenone e abbia rinunciato a una attività leggermente meglio remunerata rispetto a quella attuale”, da qui la perdita di opportunità lavorative, quindi di “chance”.
Il Giudice ha stabilito un assegno di euro 350,00 al mese, considerate anche le migliori condizioni economiche della donna friulana.
Ci si augura che tale sentenza costituisca un riferimento per le decisioni a venire, non solo in relazione ai divorzi tra coppie dello stesso sesso, ma anche per quelle eterosessuali: i Giudici della separazione e del divorzio tra coniugi non riconoscono né il periodo di convivenza, anteriore al matrimonio, né la “perdita di chance” che tante donne subiscono o per seguire i mariti che per lavoro vengono trasferiti o per dedicarsi alla famiglia, ossia per fare le madri e le mogli.
Codice Donna
Avv. Simona Napolitani