Non è un caso che si verifica di frequente, ma talvolta tutti i preparativi per una cerimonia così importante – prenotazione della chiesa, liste di nozze, acquisto del vestito, ricevimento e così via discorrendo – vengono annullati a causa di un ripensamento! Cosa succede se uno dei due fidanzati ha fatto un regalo all’altro, in vista del prossimo matrimonio? Secondo la Giurisprudenza di legittimità, i regali tra ex fidanzati, fatti in vista di un matrimonio che non verrà celebrato, si devono restituire, indipendentemente da quali siano stati i motivi che hanno determinato la rottura del fidanzamento e dalle eventuali responsabilità.
Lo afferma l’articolo 80 del codice civile.
È sufficiente che le nozze siano saltate per attribuire al donante il diritto di chiedere la restituzione dei regali. Non si tratta esclusivamente della fede, dell’anello di fidanzamento o del corredo ma anche dei beni immobili. Ad esempio, il fidanzato che cointesta la sua casa alla futura moglie o che le dia in donazione un appartamento, pagando al venditore il relativo prezzo per la compravendita, può chiederne la restituzione nel caso in cui salta il matrimonio.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.29980/21) – nel cassare le precedenti decisioni del Tribunale e della Corte di Appello – ha affermato che i regali tra fidanzati non sono equiparabili alle liberalità eseguite in occasioni di servizi resi, ma costituiscono delle vere e proprie donazioni, come tali soggette alla relativa normativa.
Insomma, anche la casa rientra nei doni tra fidanzati che devono essere restituiti, e ciò perché deve ritenersi che l’art. 80 del codice civile comprenda anche le donazioni immobiliari: se si accerta che il regalo, per quanto di valore cospicuo, sia stato elargito proprio in virtù ed a causa della promessa di matrimonio, poi non mantenuta, ne consegue la caducazione dell’attribuzione patrimoniale, con il conseguente obbligo di restituzione.
Avv. Simona Napolitani