Anche se con un po’ di ritardo rispetto alla pubblicazione della sentenza che ha abolito il divieto di fecondazione eterologa, sento la necessità di condividere con i lettori alcuni importanti e fondamentali principi, richiamati dalla Corte Costituzionale nella motivazione della decisione n. 162 del 10 giugno 2014.
Diverse ordinanze di rinvio hanno rimesso la questione dinanzi al Giudice Costituzionale in riferimento all’art. 4 della Legge n.40 del 2004, per fare ricorso alla Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologo, qualora sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assoluta.
Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze appartiene primariamente alla valutazione del legislatore, ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un ragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano.
Ebbene, i Giudici hanno dato ampio respiro alla loro motivazione ed alla loro decisione di abolire il suindicato divieto, sulla base di valori costituzionali che non possono essere non dico violati, ma neanche dimenticati. In particolare, nella sentenza in esame si legge che “ deve innanzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato…è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di paro rango. La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima e intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché essa attiene a questa sfera…La disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, che va inteso nel significato proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica, oltre che fisica.”.
Ribadisce, poi, ancora la Corte Costituzionale che la tutela della salute psichica deve essere di pari grado rispetto a quello della salute fisica.
Diritto di autodeterminarsi, inteso come libertà di scelta rispetto a temi che attengono alla sfera intima e personale di uomini e donne, e diritto alla propria salute, che va salvaguardata sia fisicamente, sia psicologicamente, anche rispetto alle scelte che le persone hanno il diritto di fare, in ragione di temi che riguardano il loro mondo interiore e che hanno ricadute sul benessere psico.fisico.
Le persone devono prendere consapevolezza dei diritti fondamentali ed incoercibili e ren-derli parte integrante delle loro intera e complessiva impostazione di vita, in ogni momento della giornata.
Spero che famiglie, donne, uomini, mariti e mogli facciano propri questi principi anche per trasmetterli ai loro figli, per la costruzione di un mondo più sano e più libero.
Avv. Simona Napolitani – avvocatonapolitani@gmail.com