Sulla procreazione medicalmente assistita

Dopo La Corte di Cassazione si pronuncia la Consulta, con la sentenza del 24 luglio 2023, n.161: la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità dell’irrevocabilità del consenso fornito dall’uomo in seguito alla fecondazione dell’ovulo.

La questione è stata in precedenza affrontata dalla Corte Costituzionale.

La Consulta è giunta alle medesime conclusioni: se l’uomo ha fornito il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita, questo non potrà in alcun modo essere revocato dopo la fecondazione.

Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino la donna aveva richiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, malgrado nel frattempo si fosse separata. Il suo ex si era opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre. Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l’irrevocabilità del consenso. La sentenza ha evidenziato che l’irrevocabilità del consenso bilancia i diversi interessi in gioco. Ad avviso della Consulta il divieto di ripensamento, naturalmente per il solo uomo, non comporta una disparità di trattamento, e non si discosta da quanto avviene nel caso dell’interruzione di gravidanza, scelta sul quale l’uomo non può influire.

Il problema è molto complesso, innanzitutto per la donna: che valore può avere imporre la paternità ad un uomo, potrebbe rendere la vita problematica e dolorosa sia ad alla madre che al figlio. Essere padri o madri è talmente impegnativo che solo una forte determinazione può rendere il progetto condivisibile con maturità e reciproca soddisfazione.

Avv. Simona Napolitani

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